Statuto

Art. 1
1. Il presente statuto regola la Associazione “Sulle ali di un sogno Onlus”
2. Con effetti dall’iscrizione nel Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore, l’associazione è denominata “Sulle ali di un sogno E.T.S.”
È obbligatoria, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “E.T.S.”.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Roncobello (Bg), via Monica n. 8.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici purché sempre nel territorio del Comune di Roncobello.
L’assemblea dei soci fondatori potrà istituire sezioni distaccate in Italia e all’Estero.
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei soci con la presenza e il voto di almeno tre quarti del numero dei soci stessi, ai sensi del successivo art. 21.
Art. 4
L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale; i soci prestano la loro attività gratuitamente, nelle modalità di cui al successivo art. 11.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
Art. 5
L’Associazione opera nel campo dell’assistenza socio-sanitaria, e in particolare ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca scientifica sui traumi vertebrali e midollari, per il miglioramento dei servizi per una migliore qualità della vita di chi è colpito da tali traumi. Essa ha lo scopo di sostenere le famiglie e le persone bisognose di interventi chirurgici in tale campo, raccogliendo i fondi necessari e fornendo loro assistenza morale e materiale, sostegno e aiuto personale organizzando forme di Auto Mutuo Aiuto.
L’Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per contribuire all’esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di diagnosi e terapia.
In particolare, l’Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:
  •  raccogliere i fondi necessari per gli interventi chirurgici d’avanguardia in campo neurologico, di persone bisognose, da eseguire sia in Italia che all’estero, e contribuire con tali fondi all’esecuzione degli interventi, e alla correlata attività assistenziale;
  • contribuire agli impegni burocratici amministrativi necessari per l’esecuzione di tali interventi;
  • promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, finanziando gli studi e le ricerche per lo sviluppo di tali interventi d’avanguardia, anche attraverso la formazione di nuovi ricercatori attraverso progetti mirati;
  • bandire borse di studio per giovani ricercatori e per ricercatori avanzati che vogliono impegnarsi nella ricerca finalizzata al recupero dell’autonomia individuale, con soluzioni atte a ripristinare le comunicazioni nervose.
  • promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l’assistenza ai pazienti;
  • facilitare gli scambi d’informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l’intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze nel campo scientifico di intervento, anche attraverso serate informative rivolte alla popolazione per creare e formare una cittadinanza attiva e sensibile alla solidarietà in ogni sua forma.
  • collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell’assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei pazienti che devono sottoporsi a tali interventi e delle loro famiglie.
Ai fini predetti l’Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati.
Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
I fondi raccolti verranno impiegati in tre direzioni:
  • contribuire alle spese dei pazienti che devono sottoporsi a tali interventi e delle loro famiglie;
  • istituire borse di studio per medici per lo sviluppo della ricerca su tali interventi chirurgici;
  • acquistare strumentazioni ospedaliere e di laboratorio per dotare i centri ospedalieri e di ricerca dell’attrezzatura necessaria;
  • predisporre e/o organizzare, in qualunque modo, centri per ospitare i pazienti ed i loro familiari, nonché laboratori per ricerche scientifiche.
La destinazione dei fondi verrà autonomamente deliberata dal Consiglio direttivo che ne dovrà rendere edotta l’assemblea dei soci almeno una volta l’anno.L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle principali se non secondarie, strumentali e direttamente connesse a queste, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
L’associazione in particolare può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convezione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile e strumentale al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.
L’Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni e attività di raccolta fondi purchè nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in accordo con l’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 6
L’esercizio finanziario chiude al 30 settembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiude il 30 settembre 2020.
Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sull’operato dell’esercizio appena concluso.
Il bilancio e i documenti collegati devono essere redatti a norma degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.
Nei documenti di bilancio, in particolare, deve essere indicato il carattere strumentale delle attività diverse da quelle principali svolte dall’Associazione, e si deve dar conto dell’attività di monitoraggio svolta dall’organo di controllo di cui all’art. 30 del citato D.Lgs.
SOCI E LORO CATEGORIE
Art. 8
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
  • socio ordinario;
  • socio sostenitore;
  • socio benemerito.
    La quota associativa dovrà essere versata entro il 30 settembre di ogni anno, e deve rispettare le norme previste dallo statuto; l’importo delle singole quote associative è deciso dal Consiglio Direttivo con delibera annuale.
Art. 9
Tutti i soci possono partecipare all’assemblea convocata almeno una volta all’anno dal consiglio direttivo e tutti hanno pari diritto di voto.
Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali.
Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Art. 10
La qualità di associato non può essere temporanea, e si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa o per decisione insindacabile del consiglio direttivo all’unanimità qualora l’associato dimostri di non condividere le finalità dell’associazione, o che comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’associazione.
Art. 11
L’attività di volontariato è prestata all’interno dell’Associazione nel rispetto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.
I soci e i terzi che prestano la loro opera gratuitamente, ed in modo non occasionale all’interno dell’Associazione devono essere iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
I volontari, soci o terzi che siano, non possono essere retribuiti in alcun modo, salvo in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni. Ogni Socio Amministratore presta la propria attività gratuitamente. La carica di socio amministratore potrà essere rinnovata.
Contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo, l’Assemblea nomina il Presidente e il Vicepresidente, scelti tra i consiglieri eletti.
Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica quanto il consiglio direttivo, e sono rieleggibili.
Art. 13
Il consiglio direttivo delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza.
Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 14
Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre o quando almeno tre dei suoi membri lo richiedano.
Il consiglio direttivo potrà stendere un regolamento che sarà integrativo del presente statuto e parimenti vincolante per gli associati.
Il consiglio direttivo può stabilire anche nuove categorie di associati determinando diritti, doveri e criteri di ammissione.
Il consiglio direttivo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni nonchè il corrispondente libro dell’Assemblea.
Ove il Consiglio Direttivo preveda nuove categorie di soci, la delibera deve essere ratificata dall’assemblea.
Art. 15
Al presidente spettano i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’associazione, mentre i poteri di straordinaria amministrazione spettano al consiglio direttivo che dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed esegue le delibere del consiglio direttivo.
Art. 16
L’assemblea dei soci si riunisce ordinariamente una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto finanziario presentato dal consiglio direttivo e per tutto ciò che il consiglio direttivo vorrà mettere all’ordine del giorno.
Spetta all’Assemblea dei soci deliberare in ordine alle modifiche dello statuto e allo scioglimento dell’Ente, con contestuale nomina di un liquidatore.
L’assemblea potrà essere convocata in via straordinaria quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un terzo dei soci regolarmente iscritti.
Art. 17
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola col pagamento della quota associativa, i quali possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; le decisioni verranno prese a scrutinio palese.
È possibile partecipare all’Assemblea mediante collegamento audio o video purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
I quorum costitutivi e deliberativi sono disciplinati dall’art. 21 del codice civile.
La convocazione dei soci avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato da inviarsi almeno venti giorni prima, anche a mezzo e-mail indirizzata ai singoli soci almeno venti giorni prima della adunanza oppure mediante affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sempre almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Art. 18
L’assemblea viene presieduta dal presidente del consiglio direttivo o in sua mancanza da un membro del consiglio stesso, nominato dall’assemblea.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 19
L’assemblea dei soci, al superamento dei limiti previsti dall’art. 30, 2 comma, D.lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo composto da 1 a 3 membri, che:
a) vigili sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
b) controlli la gestione patrimoniale, l’andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
c) presenti all’Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull’andamento amministrativo, contabile ed economico-finanziario;
d) provveda, occorrendo, e a norma del presente statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l’Assemblea dei soci o il Consiglio Direttivo, e a quant’altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.
e) al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, svolga la revisione legale dei conti;
f) vigili sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato tenuto in conformità alle linee guida di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo D.Lgs.
Almeno un membro del Collegio dei Revisori deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
Qualora il Collegio svolga anche la revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nell’apposito registro.
Il Collegio deve tenere a propria cura il libro delle proprie adunanze e deliberazioni. I membri rimangono in carica cinque anni e potranno essere rieletti.
PATRIMONIO E LIQUIDAZIONE
 
Art. 20
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione, provenienti anche da donazioni;
b) eventuali fondi costituiti con eccedenze di bilancio;
c) crediti.
Le entrate sono rappresentate da:
a) quote sociali;
b) donazioni e liberalità in genere.
c) erogazioni contributi da enti pubblici/privati di soci o di terze persone;
d) da ogni altra entrata che non contrasti con quanto definito dallo statuto.
I soci non hanno diritti sul patrimonio sociale neppure in caso di scioglimento.In caso di morte nulla spetta agli eredi.Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, con espresso richiamo dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.
Art. 21
In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea che nomina il liquidatore indica le modalità della liquidazione e l’ente o gli enti assegnatario della liquidazione.I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri Enti con scopi e fini analoghi, secondo le indicazioni stabilite dall’Assemblea al momento dello scioglimento, previo parere del competente organismo di controllo o ufficio ai sensi di legge.
Art. 22
Le controversie derivanti dal presente contratto sociale e dall’attuazione del rapporto associativo, tra gli associati o tra questi e l’associazione, sono deferite, per l’amichevole composizione, al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
Art. 23
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e del codice civile e delle leggi di settore.